Decreto Rilancio

Segue una sintetica rassegna delle maggiori novità contenute nel Decreto Rilancio (D.L.34/2020), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020.

Versamenti Irap

Le imprese e i lavoratori autonomi non sono tenuti al versamento del saldo IRAP dovuta per il 2019, né della prima rata dell’acconto IRAP dovuta per il 2020.

Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

La decurtazione dell’acconto per il 2020 è definitiva (NO “sospensione”), ovvero non sarà recuperata con il versamento saldo.

 

Contributo a fondo perduto

È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di imprese e lavoratori autonomi, titolari di partita Iva. Sono esclusi da tale contributo:

  • i soggetti che hanno cessato l’attività alla data di presentazione dell’istanza;
  • i liberi professionisti e i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione Separata che hanno diritto alla percezione dell’indennità prevista dal decreto Cura Italia (600 euro);
  • i lavoratori dipendenti;
  • i professionisti ordinistici iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. 

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 di quello di aprile 2019. Tale condizione non si applica, però, alle imprese che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

L’importo del contributo è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quelli di aprile 2019 le seguenti percentuali:

a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel 2019;

b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra quattrocentomila e un milione di euro nel 2019;

c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra un milione e cinque milioni di euro nel 2019.

È riconosciuto, comunque, un indennizzo minimo, pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il bonus non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed Irap.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto si dovrà presentare un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate. Le modalità verranno definite con un provvedimento di prossima pubblicazione.

 

Indennità 600 euro

È confermata anche per il mese di aprile, ed alle medesime condizioni, l’indennità una tantum (pari a 600 euro) a favore di professionisti e titolari di rapporti di co.co.co iscritti alla Gestione Separata dell’Inps ed agli imprenditori iscritti alle gestioni Inps artigiani e commercianti.

Non sarà necessario presentare una nuova domanda e le operazioni di accredito dovrebbero concludersi entro lunedì 25 maggio.

Per quanto riguarda il mese di maggio, viene prevista un’indennità pari a 1.000 euro esclusivamente a favore di liberi professionisti titolari di partita iva a condizione che:

  • siano iscritti alla Gestione Separata;
  • non siano titolari di pensione e non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.

 

Indennità professionisti ordinistici

È confermata anche per i mesi di aprile e maggio un’indennità economica in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. 

A tal fine verrà rifinanziato il “Fondo per il reddito di ultima istanza”, finalizzato al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti e autonomi. 

Come accaduto per il mese di marzo, i professionisti otterranno il bonus attraverso le Casse private.

 

Credito d’imposta per canoni di locazione e leasing immobiliare

Le imprese e i lavoratori autonomi beneficeranno di un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione o di leasing, relativo ad immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività.  

Per accedere al bonus il canone deve essere integralmente corrisposto.

Tale credito riguarderà:

  • tutte le locazioni di immobili non abitativi (non solo quelli di categoria C/1, come previsto dal decreto Cura Italia);
  • le attività di impresa e professionali che abbiano avuto un calo del fatturato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del 2019.

Tale credito, limitatamente al mese di marzo, non è cumulabile con quanto già goduto in forza di quanto previsto dal decreto Cura Italia (immobili categoria C/1).

Tale credito potrà essere fruito o in dichiarazione dei redditi o in compensazione con altri tributi.

Il bonus non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed Irap.

 

Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

Le imprese (bar, ristoranti, alberghi, cinema e teatri…) che dovranno provvedere ad adeguare i luoghi aperti al pubblico secondo le misure anti covid, beneficeranno di un credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, con un tetto massimo di 80mila euro, tra cui:

  • lavori edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense;
  • realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
  • acquisto di arredi di sicurezza;
  • investimenti di carattere innovativo, quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa;
  • acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Tale beneficio è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, ma, comunque, nel limite dei costi sostenuti.

Il credito d’imposta è utilizzabile nell’anno 2021, esclusivamente in compensazione.

 

Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e acquisto di dispositivi di protezione

Le imprese e i lavoratori autonomi beneficeranno di un credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, con un tetto massimo di 60mila euro, per:

  • la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti…);
  • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • acquisto di dispositivi di sicurezza (termometri, termoscanner…);
  • acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere, pannelli protettivi…).

Tale credito potrà essere fruito o in dichiarazione dei redditi o in compensazione con altri tributi.

Il bonus non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed Irap.

Questa disposizione abroga quanto previsto dal decreto Cura Italia, poi modificato dal decreto Liquidità.

Cessione dei crediti d’imposta

Fino al 31 dicembre 2021 è data la possibilità, per chi ha diritto a crediti d’imposta derivanti da disposizioni introdotte per fronteggiare l’emergenza da coronavirus, di optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi a soggetti terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. 

Si tratta dei crediti d’imposta per: 

  • botteghe e negozi (decreto Cura Italia); 
  • canoni di locazione di immobili a uso non abitativo (decreto Rilancio); 
  • adeguamento degli ambienti di lavoro (decreto Rilancio); 
  • sanificazione degli ambienti di lavoro e acquisto di dispositivi di protezione (decreto Rilancio).

 

Proroga dei termini per la regolarizzazione dei versamenti sospesi

Devono essere versati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 settembre 2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili):

  • i versamenti sospesi dal decreto Cura Italia per i mesi di marzo ed aprile a favore delle attività riconducibili ai settori ritenuti maggiormente danneggiati dall’emergenza sanitaria in corso (in precedenza sospesi fino al 31 maggio);
  • i versamenti sospesi dal decreto Cura Italia per il mese di marzo per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro (in precedenza sospesi fino al 31 maggio);
  •  i versamenti sospesi dal decreto Liquidità per i mesi di aprile e maggio a favore dei soggetti che hanno subito, rispettivamente nei mesi di marzo e aprile, una rilevante riduzione del fatturato (in precedenza sospesi fino al 30 giugno).

 

Sospensione dei versamenti per avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate

Gli importi dovuti a seguito dei controlli automatici e dei controlli formali dell’Agenzia delle Entrate (avvisi bonari) in scadenza nel periodo compreso tra il 19 e il 31 maggio 2020 potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 settembre 2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili).

Inoltre, i versamenti (non effettuati) relativi ad avvisi bonari in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 18 maggio sono considerati tempestivi se versati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 settembre 2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili).

Sono compresi in tale sospensione anche i versamenti dovuti a seguito dell’opzione per il versamento rateale di avvisi bonari e scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio.

 

Attività dell’Agenzia della Riscossione

È prevista la facoltà di sospendere i versamenti scadenti nel periodo compreso tra l’08/03/20 e il 31/08/20 relativi a: 

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
  • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate;
  • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
  • atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
  • ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.

I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30/09/20.

Tale norma sostituisce quanto previsto del decreto Cura Italia, ovvero la previsione della sospensione dei versamenti fino al 31/05/20 e del loro recupero entro il 30/06/20. 

Potranno, invece, essere versate entro il 10/12/20 le rate della Rottamazione-ter e del Saldo e stralcio in scadenza nell’anno 2020.

Viene, inoltre, concessa la possibilità ai contribuenti decaduti dai benefici della definizione agevolata (Rottamazione-ter e Saldo e stralcio) per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, di chiedere una dilazione del pagamento per le somme ancora dovute.

Infine viene previsto che per i piani di dilazione già in essere al 08/03/20 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31/08/20, la decadenza del debitore dalle rateazioni si determina nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive (invece delle cinque rate ordinariamente previste).

 

Durc

È stato confermato che i documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in scadenza tra il 31/01/20 e il 15/04/20 conservano la loro validità fino al 15/06/20.

 

Bonus mobilità

È stato introdotto un contributo pari al 60% della spesa sostenuta (con un bonus massimo di 500 euro) per l’acquisto, nel periodo compreso dal 04/05/20 al 31/12/20, di biciclette, anche a pedalata assistita, e di veicoli per la micromobilità elettrica.

Il buono mobilità spetta ai maggiorenni residenti nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Per ottenere il contributo si dovrà conservare il documento giustificativo di spesa (fattura) e, non appena sarà on line, accedere sull’applicazione web che è in via di predisposizione.

 

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus e fotovoltaico

È stata prevista una detrazione del 110% in relazione alle spese sostenute dal 01/07/20 al 31/12/21, per interventi: 

  • di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda (il “cappotto termico”). La spesa massima agevolabile è di 60mila euro per ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione. La spesa massima agevolabile è di 30mila euro per ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • sugli edifici unifamiliari (esclusivamente adibiti ad abitazione principale) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore. La spesa massima agevolabile è di 30mila euro. 

Inoltre, in presenza di uno di questi interventi, l’aliquota del 110% spetta anche per tutti gli altri eventuali interventi di riqualificazione energetica, come l’installazione di pannelli solari o di schermature solari o la sostituzione degli infissi. 

In presenza di uno di questi interventi e a condizione che l’energia non autoconsumata in sito sia ceduta in favore del Gse, l’aliquota del 110% spetta anche per l’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anche non contestuale). La spesa massima agevolabile è di 48mila euro, con tetto di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale.

Nel medesimo periodo anche la detrazione legata al sismabonus è elevata al 110%, purché gli edifici non siano ubicati in zona sismica 4.

Sono agevolabili solamente gli interventi effettuati da condomìni e da persone fisiche, ma al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione.

Gli interventi agevolabili in materia di riqualificazione energetica (NO sismabonus) devono obbligatoriamente determinare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Il beneficio andrà ripartito in cinque rate annuali di pari importo, con possibilità di optare per la cessione ad altri soggetti del credito corrispondente alla detrazione, oppure per lo sconto in fattura, di ammontare pari alla detrazione, praticato dal fornitore.

 

Bonus baby-sitting

In alternativa al congedo parentale straordinario, i genitori lavoratori con figli di età non superiore a 12 anni, hanno la possibilità di richiedere un contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting.

Tale contributo è stato aumentato a 1.200 euro, rispetto all’importo di 600 euro previsto dal Decreto Cura Italia.

È stata anche introdotta la possibilità di utilizzare tale contributo per pagare i cosiddetti “centri estivi” (“servizi integrativi per l’infanzia, servizi socio educativi territoriali e centri ricreativi”).

Il bonus baby-sitting deve essere utilizzato nel periodo compreso tra il 05/03/20 e il 31/07/20.

Si ricorda che il bonus viene erogato a dipendenti privati e pubblici mediante il libretto famiglia. Di conseguenza anche le prestazioni lavorative devono essere retribuite con lo stesso strumento: sia il soggetto beneficiario del bonus (datore di lavoro) che il prestatore (baby-sitter) sono tenuti a registrarsi online nella sezione dedicata del sito INPS.

 

Bonus vacanze

Il bonus vacanze è utilizzabile dal  01/07/20 al 31/12/20 dai nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000.

Il bonus vacanze potrà essere utilizzato per pagare i servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dai bed & breakfast e dagli agriturismi.

Il bonus vacanze è utilizzabile soltanto da un componente del nucleo familiare. Sono previsti i seguenti importi:

  • 150 euro per i nuclei familiari composti da una persona;
  • 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone;
  • 500 euro per i nuclei familiari composti da tre o più persone.

Il bonus vacanze, è stato così suddiviso:

  • l’80% sarà riconosciuto come sconto sul corrispettivo dovuto, mediante l’applicazione di uno sconto da parte della struttura;

il 20% dovrà essere richiesto in detrazione fiscale in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (con rimborso quindi nel 2021).