Domicilio digitale (PEC)

La legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del decreto Semplificazioni (decreto legge 76/2020) ha previsto l’obbligo di comunicare, entro il 1° ottobre 2020, il proprio indirizzo PEC (domicilio digitale):

  • al Registro delle imprese, per società e ditte individuali;
  • agli Ordini professionali, per i professionisti in essi iscritti.

Tale adempimento non è necessario per le imprese e professionisti che vi abbiano già provveduto, purchè l’indirizzo PEC in precedenza comunicato sia valido e tuttora attivo.

Per chi non ottemperasse tale obbligo è stato introdotto uno specifico regime sanzionatorio, ovvero:

  • per le imprese costituite in forma societaria, in caso di mancata comunicazione, è prevista una sanzione compresa da un minimo di euro 206 ad un massimo di euro 2.640. Invece, in caso di indirizzo PEC (ancorchè comunicato) inattivo, il Registro delle imprese chiederà alla società di provvedere, entro il termine di trenta giorni, all’indicazione di un nuovo domicilio digitale; decorso inutilmente tale periodo il Registro delle imprese procederà alla cancellazione dell’indirizzo inattivo e all’irrogazione della sanzione sopra citata.
  • per le imprese individuali, in caso di mancata comunicazione o di indirizzo PEC inattivo, è prevista, previa diffida da parte del Registro delle Imprese a regolarizzare l’iscrizione entro il termine di trenta giorni, una sanzione compresa da un minimo di euro 30 ad un massimo di euro 1.548.
  • per i professionisti, in caso di mancata comunicazione o di indirizzo PEC inattivo all’albo o elenco, è prevista una diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine applicano la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

 

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