Decreto Ristori-quater: novità principali

  • Contributo a fondo perduto

Viene esteso ad altri operatori economici (alcune categorie di agenti e rappresentanti di commercio, procacciatori di affari e mediatori) il riconoscimento di un (ulteriore) contributo a fondo perduto, secondo le modalità previste dal Decreto Ristori.

Sono interessate le imprese che esercitano, come attività prevalente, una di quelle richiamate nell’allegato 1 al decreto Ristori-quater e il cui ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia stato inferiore ai 2/3 di quello di aprile 2019. Tale condizione non si applica, e dunque il contributo è sempre dovuto, alle imprese che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Se tali imprese hanno già ottenuto il contributo stabilito dal Decreto Rilancio, è prevista l’erogazione di una seconda indennità pari alla precedente. Tale secondo contributo è corrisposto autonomamente dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente aiuto, senza la necessità, quindi, di dover inviare una nuova richiesta.

Se tali imprese, invece, non hanno presentato istanza per il contributo stabilito del Decreto Rilancio il contributo verrà riconosciuto previa presentazione dell’apposita istanza.

Si ricorda che anche questo ulteriore bonus non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e Irap.

 

 

  • Sospensione dei versamenti per il mese di dicembre

Per i soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto al novembre 2019, sono sospesi i versamenti scadenti dal 01.12.2020 al 31.12.2020.

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 novembre 2019, e che come tali non presentano il parametro storico per verificare il calo del fatturato, il differimento spetta in ogni caso.

Più precisamente, sono oggetto di sospensione i versamenti di:

  • Iva (versamento Iva novembre ed acconto Iva annuale)
  • ritenute alla fonte (Irpef e addizionali regionale e comunale), operate in qualità di sostituti d’imposta verso dipendenti/collaboratori
  • contributi previdenziali e assistenziali.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16.03.2021. È comunque riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 4 rate mensili di pari importo, sempre a decorrere dal mese di marzo 2021.

 

 

  • Attività dell’Agenzia della Riscossione

Potranno essere versate entro il 01/03/21 (in precedenza il termine era fissato al 10/12/20) le rate della Rottamazione-ter e del Saldo e stralcio in scadenza nell’anno 2020.

Viene, inoltre, previsto che, eccezionalmente, entro il 31 dicembre 2021:

– i contribuenti decaduti dai benefici delle definizioni agevolate “prima Rottamazione” e “Rottamazione-bis” (in aggiunta ai già previsti decaduti dalle Rottamazione-ter e Saldo e stralcio) per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute, possano chiedere una dilazione del pagamento per le somme ancora dovute

– i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione, conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare una nuova richiesta di dilazione senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento

– per tutti i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate fino a tale data, la decadenza dai piani di rateizzazione viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.

Non hanno, invece, goduto di ulteriori proroghe i termini di sospensione dell’attività di riscossione già previsti dal Decreto Agosto. Dunque è confermata la facoltà di sospendere i versamenti scadenti nel periodo compreso tra l’08/03/20 e il 31/12/20 relativi a:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
  • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate;
  • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
  • atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
  • ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.

I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 31/01/21.

 

 

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