Decreto Sostegni – Le novità fiscali

Segue una sintetica rassegna delle maggiori novità fiscali contenute nel Decreto Sostegni (D.L. 41/2021), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021.
Si ricorda che il decreto legge è un provvedimento provvisorio avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità ed urgenza dal Governo. Tuttavia, se non viene convertito in legge dal Parlamento entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, decade retroattivamente, ovvero è come se non fosse mai esistito. La legge di conversione può apportare emendamenti, cioè modifiche, al testo dell’originario D.L. che avranno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione.

 

Contributo a fondo perduto
È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di imprese e lavoratori autonomi, titolari di partita Iva. Sono esclusi da tale contributo:
– i soggetti che hanno cessato l’attività prima del 22 marzo 2021;
– i soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 22 marzo 2021.
Il contributo spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 sia inferiore ad almeno il 30% di quello del 2019. Tale condizione (calo minimo) non si applica, però, alle imprese che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
L’importo del contributo è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e quello del 2019 le seguenti percentuali:
60% (per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro)
50% (per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 100.000 euro e inferiori a 400.000 euro)
40% (per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e inferiori a 1.000.000 di euro)
30% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro)
20% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 5.000.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro)
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini del calcolo dell’ammontare medio mensile, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.
È riconosciuto, comunque, un indennizzo minimo, pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Tale contributo minimo spetta anche ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020.
Il bonus non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e Irap.
È data la possibilità di scegliere tra il pagamento dell’indennizzo oppure la sua trasformazione in credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24.
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto si dovrà presentare un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate. Le modalità verranno definite con un provvedimento di prossima pubblicazione.

 

Attività dell’Agenzia della Riscossione (stralcio cartelle)
È stata disposta la cancellazione automatica delle cartelle esattoriali affidate agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, con un importo dovuto (anche residuo, in caso di avvenuti pagamenti parziali) fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
Potranno beneficiare di tale agevolazione esclusivamente i soggetti che nel periodo di imposta 2019 hanno avuto un reddito inferiore a 30.000 euro.

 

Attività dell’Agenzia della Riscossione (versamenti)
È prevista la facoltà di sospendere i versamenti scadenti nel periodo compreso tra l’08/03/20 e il 30/04/21 (il precedente termine era fissato al 28/02/21) relativi a:
– cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
– avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate;
– avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
– atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
– ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.
I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 31/05/21 (il precedente termine era fissato al 31/03/21).

 

Attività dell’Agenzia della Riscossione (definizioni agevolate)
È stata disposta un’ulteriore proroga della sospensione dei versamenti delle rate delle definizioni agevolate (c.d. “rottamazione ter” e “saldo e stralcio”).
I versamenti sospesi, dunque, andranno effettuati:
– entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate scadute nel 2020;
– entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza nel 2021.
Saranno considerati validi i pagamenti effettuati non oltre 5 giorni dalle nuove scadenze del 31 luglio e del 30 novembre.

 

Definizione agevolata degli avvisi bonari 2017 – 2018
È stata disposta un’agevolazione consistente nell’abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive contenute nelle comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari) ex articoli 36-bis del dpr 600/73 e 54-bis del dpr 633/72, relative a tributi e contributi previdenziali indicati nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta 2017 e 2018. Tale agevolazione riguarda solo gli avvisi bonari predisposti nel 2020 e non notificati a causa della sospensione della riscossione e quelli che saranno predisposti nel 2021.
Tale disposizione è riservata ai titolari di partita Iva che hanno subito una riduzione del volume d’affari dell’anno 2020, rispetto a quello del 2019, superiore al 30%.
L’Agenzia delle entrate individuerà direttamente i soggetti economici che si trovano nelle condizioni oggettive sopra evidenziate e procederanno all’invio agli stessi della relativa proposta di definizione agevolata mediante Pec o lettera raccomandata.

 

Lo Studio Mastella è a Vostra disposizione per ogni chiarimento ed approfondimento: contattaci.