Legge di Bilancio 2022

Segue una sintetica rassegna delle maggiori novità di carattere fiscale contenute nella legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31-12-2021.

– Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche
– Superbonus 110% (proroga con modifiche)
– Detrazioni edilizie (proroga con modifiche)
– Cessione del credito o sconto in fattura
– Prima casa under 36 (proroga)
– Bonus affitto per i giovani (modifica)
– Cartelle di pagamento
– Irap
– Erogazione di prestiti garantiti (proroga con modifiche)
– Rivalutazione dei beni immateriali di impresa (modifica)
– Crediti d’imposta attività di ricerca (proroga con modifiche)
– Credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali
– Nuova Sabatini (modifica)

 

MODIFICHE AL SISTEMA DI TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE
Sono state introdotte numerose modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche (IRPEF), in ambito di aliquote, di detrazioni d’imposta e di agevolazioni connesse.

Aliquote Irpef
È prevista la riorganizzazione delle aliquote Irpef: le aliquote da 5 diventano 4 e viene prevista la riduzione della seconda aliquota (dal 27% passa al 25%) e della terza (dal 38% passa al 35%). Le aliquote minima (23%) e massima (43%) rimangono invariate. Infine la tassazione al 43% si applica ai redditi superiori a 50.000 euro, con abbassamento, quindi, della precedente soglia di 75.000 euro.

CALCOLO DELL’IRPEF FINO AL 2021
Reddito imponibile (in euro) Aliquota Imposta sui redditi intermedi (in euro)
fino a 15.000 23% 23% sull’intero importo
oltre 15.000 e fino a 28.000 27% 3.450 + 27% sulla parte eccedente 15.000 euro
oltre 28.000 e fino a 55.000 38% 6.960 + 38% sulla parte eccedente 28.000 euro
oltre 55.000 e fino a 75.000 41% 17.220 + 41% sulla parte eccedente 55.000 euro
oltre 75.000 43% 25.420 + 43% sulla parte eccedente 75.000 euro

CALCOLO DELL’IRPEF DAL 2022
Reddito imponibile (in euro) Aliquota Imposta sui redditi intermedi (in euro)
fino a 15.000 23% 23% sull’intero importo
oltre 15.000 e fino a 28.000 25% 3.450 + 25% sulla parte eccedente 15.000 euro
oltre 28.000 e fino a 50.000 35% 6.700 + 35% sulla parte eccedente 28.000 euro
oltre 50.000 43% 14.400 + 43% sulla parte eccedente 75.000 euro

Detrazioni d’imposta
È prevista la rimodulazione delle detrazioni d’imposta riconosciute per le varie tipologie di redditi conseguiti (redditi di lavoro dipendente, da pensione e autonomo): in linea generale gli importi delle detrazioni sono aumentati, sebbene la soglia massima di reddito complessivo per fruire delle stesse sia diminuita, passando dal precedente limite di 55.000 euro all’attuale di 50.000 euro.
Seguono le tabelle riportanti gli scaglioni di reddito e le detrazioni spettanti per ogni categoria reddituale, sia nella versione precedente e sia in quella ora in vigore.

DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE 2021
Reddito complessivo (in euro) Detrazione (in euro)
fino a 8.000 1.880
oltre 8.000 e fino a 28.000 978 + 902 x [(28.000 – reddito complessivo) / 20.000]
oltre 28.000 e fino a 55.000 978 x [(55.000 – reddito complessivo) / 27.000]

DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE 2022
Reddito complessivo (in euro) Detrazione (in euro)
fino a 15.000 1.880
oltre 15.000 e fino a 28.000 1.910 + 1.190 x [(28.000 – reddito complessivo) / 13.000]
oltre 28.000 e fino a 50.000 1.910 x [(50.000 – reddito complessivo) / 22.000]
Se il reddito complessivo supera 25.000 euro ma non 35.000, la detrazione è aumentata di 65 euro

DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO PENSIONE 2021
Reddito complessivo (in euro) Detrazione (in euro)
fino a 8.000 1.880
oltre 8.000 e fino a 15.000 1.297 + 583 x [(15.000 – reddito complessivo) / 7.000]
oltre 15.000 e fino a 55.000 1.297 x [(55.000 – reddito complessivo) / 40.000]

DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO PENSIONE 2022
Reddito complessivo (in euro) Detrazione (in euro)
fino a 8.500 1.955
oltre 8.500 e fino a 28.000 700 + 1.255 x [(28.000 – reddito complessivo) / 19.500]
oltre 28.000 e fino a 50.000 700 x [(50.000 – reddito complessivo) / 22.000]
Se il reddito complessivo supera 25.000 euro ma non 29.000, la detrazione è aumentata di 50 euro

DETRAZIONE PER ALTRI REDDITI 2021
Reddito complessivo (in euro) Detrazione (in euro)
fino a 4.800 1.104
oltre 4.800 e fino a 55.000 1.104 x [(55.000 – reddito complessivo) / 50.200]

DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO PENSIONE 2022
Reddito complessivo (in euro) Detrazione (in euro)
fino a 5.500 1.265
oltre 5.500 e fino a 28.000 500 + 765 x [(28.000 – reddito complessivo) / 22.500]
oltre 28.000 e fino a 50.000 500 x [(50.000 – reddito complessivo) / 22.000]
Se il reddito complessivo supera 11.000 euro ma non 17.000, la detrazione è aumentata di 50 euro

Bonus “100 euro”
Nel contesto migliorativo sin qui riportato in ambito di aliquote e detrazioni, si segnala che per i titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilati superiori a 15.000 euro viene eliminato il bonus Renzi/Gualtieri (bonus “100 euro”). Dunque tale bonus sopravvive solo per soggetti con redditi sotto tale soglia e per i soggetti con redditi compresi tra 15.000 e 28.000 euro, ma solo a patto che la somma di specifiche detrazioni sia di importo superiore all’IRPEF lorda.

 

SUPERBONUS 110% (proroga con modifiche)
Sono state apportate numerose modifiche alla disciplina del Superbonus 110%, tra cui in particolare:
– la proroga (generalizzata) della detrazione per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023. Inoltre tale misura viene estesa anche alle spese sostenute nel 2024, ma nella misura ridotta al 70%, e alle spese sostenute nel 2025, ma nella misura ulteriormente ridotta al 65%
– la proroga (specifica) della detrazione per gli interventi effettuati da persone fisiche sugli edifici unifamiliari (villette) per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati eseguiti lavori per almeno il 30% dell’intervento
– le proroghe appena citate riguardano, alle medesime condizioni, anche gli “interventi trainati” eseguiti congiuntamente a quelli “trainanti”
– il visto di conformità diventa necessario anche nell’ipotesi di fruizione della detrazione nella dichiarazione dei redditi, oltre che nei casi già inizialmente previsti di utilizzo del superbonus mediante cessione del credito o sconto in fattura
– per la congruità dei prezzi, occorre fare riferimento, oltre ai prezzari individuati dal decreto Mise 6 agosto 2020, anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto della Transizione ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022.

 

DETRAZIONI EDILIZIE (proroga con modifiche)
Vengono prorogate al 31 dicembre 2024 le detrazioni legate a:
– interventi di riqualificazione energetica degli edifici (“ecobonus” ordinario del 50 o 65%, “ecobonus parti comuni” del 70-75% e “eco-sisma bonus” dell’80-85%)
– interventi di recupero del patrimonio edilizio (“bonus ristrutturazioni” del 50%)
– adozione di misure antisismiche ed esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici (“sisma bonus” del 50%, 70-80%, 75-85%)
– spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici finalizzati all’arredo di immobili ristrutturati (“bonus mobili” del 50%). L’ammontare massimo di spese detraibili viene portato per il 2022 a 10.000 euro, mentre per gli anni 2023-2024 cala a 5.000 euro;
– interventi di sistemazione a verde (“bonus verde” del 36%).
Viene prorogata, ma solo fino al 31/12/2022, la detrazione legata ad interventi per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (“bonus facciate”). Inoltre la misura della detrazione viene ridotta dal 90 al 60%.
Infine viene introdotta una nuova detrazione Irpef, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, relativa alle spese sostenute nel 2022 per interventi finalizzati al superamento ed eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Il bonus è pari al 75% delle spese sostenute fino a un importo massimo variabile, da 30.000 a 50.000 euro, a seconda dell’edificio su cui sono eseguiti i lavori.

 

CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO IN FATTURA
Viene prorogata la possibilità di optare, in luogo della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta
– fino al 31 dicembre 2025 relativamente alle spese agevolabili con il superbonus (interventi trainanti e trainati)
– fino al 31 dicembre 2024 relativamente alle spese relative alle altre agevolazioni edilizie (ad esclusione del bonus mobili e del bonus verde, usufruibili esclusivamente in dichiarazione)
A partire dall’11 novembre 2021 vengono introdotti anche in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in relazione a lavori edilizi diversi da quelli ammessi al superbonus:
– l’obbligo del visto di conformità
– l’obbligo di asseverazione della congruità di prezzi
Sono esclusi da tali nuovi obblighi gli interventi di “edilizia libera” e quelli di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, tranne gli interventi relativi al bonus facciate.
Tra le spese detraibili rientrano anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni.

 

PRIMA CASA UNDER 36 (proroga)
Sono state prorogate al 31/12/2022, quindi per ulteriori sei mesi rispetto alla scadenza originaria del 30 giugno 2022, le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della “prima casa” da parte di persone che hanno meno di 36 anni nell’anno in cui è rogitato l’atto e un valore dell’Isee non superiore a 40.000 euro.

 

BONUS AFFITO PER I GIOVANI(modifica)
È stata modificata e rafforzata la detrazione Irpef per le locazioni stipulate dai giovani, in quanto:
– l’età massima per fruirne sale dai 30 ai 31 anni non compiuti;
– il bonus spetta anche per l’affitto di una sola parte dell’appartamento, non necessariamente di tutta la casa;
– l’immobile deve essere adibito a residenza del locatario, non più ad abitazione principale dello stesso;
– il beneficio spetta per i primi quattro anni di durata contrattuale, non più tre;
– la detrazione è di 991,60 euro (come prevedeva anche la norma sostituita) ovvero, se superiore, è pari al 20% dell’importo del canone, comunque non oltre 2.000 euro.

 

CARTELLE DI PAGAMENTO
Viene stabilito che in relazione alle cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022 il termine per il pagamento è spostato dagli ordinari 60 a 180 giorni dalla notificazione. Si ricorda che medesima agevolazione era stata in precedenza prevista in relazione alle cartelle di pagamento notificate nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021.
Si sottolinea come il maggior termine di 180 non trova applicazione:
– ai fini del calcolo del termine per il ricorso, che va presentato entro 60 giorni dalla notifica
per il pagamento degli avvisi di addebito Inps
– in caso di ingiunzioni di pagamento notificate dagli enti territoriali

 

IRAP
Le persone fisiche esercenti attività commerciali (ditte individuali) ovvero arti o professioni non sono più tenute al pagamento dell’Irap.
Decorrenza: 1° gennaio 2022

 

EROGAZIONE DI PRESTITI GARANTITI (proroga con modifiche)
L’intervento del Fondo di garanzia PMI, così come l’efficacia di Garanzia Italia di SACE, previsti dal Decreto Liquidità, sono prorogati dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022.
La copertura per i finanziamenti fino a 30.000 euro scende dal 90 all’80%.
Infine, a decorrere dal 1° aprile 2022 le garanzie saranno concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo.

 

RIVALUTAZIONE DEI BENI IMMATERIALI DI IMPRESA (modifica)
Viene modificata, in totale spregio dello Statuto del contribuente, la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa contenuta nel “decreto Agosto”. Infatti sono stati fissati nuovi limiti alla deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, del maggior valore attribuito alle attività immateriali, stabilendo che l’ammortamento avvenga nella misura di un cinquantesimo per ciascun periodo d’imposta.
È concessa la possibilità di avvalersi dell’ordinario ammortamento per diciottesimi pagando, però, un’imposta sostitutiva:
-del 12% sulla parte dei maggiori valori fino a 5 milioni di euro
-del 14% sulla parte dei maggiori valori eccedente i 5 milioni e fino a 10 milioni
-del 16% sulla parte eccedente i 10 milioni
L’imposta dovuta, calcolata applicando l’aliquota di riferimento al netto dell’imposta sostitutiva del 3% già versata, deve essere pagata in due rate di pari ammontare, la prima entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi 2021, la seconda entro il termine per il saldo sui redditi 2022.
Viene prevista la possibilità di revocare la scelta effettuata nel 2020, secondo le modalità che saranno stabilite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Le somme pagate potranno essere chieste a rimborso o compensate tramite modello F24.

 

CREDITI D’IMPOSTA PER ATTIVITA’ DI RICERCA, INNOVAZIONE E DESIGN (proroga con modifiche)
Vengono prorogati e rimodulati il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. Il bonus, dunque
– per gli investimenti in ricerca e sviluppo nel 2022 è pari al 20% nel limite di 4 milioni di credito. Dal 2023 al 2031 il bonus scende al 10% nel limite di 5 milioni di credito
per le attività di innovazione tecnologica nel 2022 è pari al 10% e nel limite di 2 milioni di credito. Nel 2023 il bonus rimane al 10%, mentre negli anni 2024 e 2025 scende al 5%
– per gli investimenti per la transizione ecologica o l’innovazione digitale 4.0 nel 2022 è pari al 15% nel limite di 2 milioni di credito. Nel 2023 il bonus scende al 10%, mentre negli anni 2024 e 2025 scende al 5%. Dal 2023 il limite di credito scende a 4 milioni
– per le attività di design e ideazione estetica nel 2022 è pari al 10% nel limite di 2 milioni di credito. Nel 2023 il bonus rimane al 10%, mentre negli anni 2024 e 2025 scende al 5%

 

CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVETIMENTI IN BENI STRUMENTALI (proroga con modifiche)
Premettendo che rimangono inalterate le agevolazioni relative agli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati fino al 31 dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023 a condizione che, entro il 31 dicembre 2022, l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione), è stato prorogato fino al 2025 e rimodulato il credito d’imposta per l’acquisto di beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0
Nello specifico per i beni materiali acquisiti dal 2023 al 2025 il bonus sarà pari:
-al 20% del costo per la quota di investimenti di importo inferiore a 2,5 milioni di euro
-al 10% del costo per la quota oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro
-al 5%, per la quota oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili, fissato a 20 milioni
Per i beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0, la misura del credito è confermata al 20% per il 2023, mentre calerà al 15% nel 2024 e al 10% nel 2025.
Nessun credito d’imposta viene invece riconosciuto, dal 2023, per gli investimenti in beni (materiami e immateriali) “ordinari non 4.0”

 

NUOVA SABATINI (modifica)
Viene stabilito che il contributo in conto interessi previsto dalla disciplina della “Nuova Sabatini” torni ad essere erogato in un’unica soluzione solo per i finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro. Per importi superiori l’erogazione avverrà in 5 o 6 tranches.

 

Lo Studio Mastella è a Vostra disposizione per ogni chiarimento e approfondimento.