Lavoro autonomo occasionale: nuova comunicazione

La legge di conversione del Decreto Fiscale (Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 dicembre 2021 al n. 301) ha introdotto l’obbligo di comunicare l’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale (ex articolo 2222 c.c.).

In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale.

Svolgono attività di lavoro autonomo occasionale quei soggetti (prestatori) che si obbligano verso il beneficiario della prestazione (committente) a compiere un’opera o un servizio in via eccezionale, episodica e comunque non ricorrente e non abituale, con lavoro prevalentemente proprio e dietro la corresponsione di un corrispettivo. Tale attività è svolta:

  • senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (motivo per cui non è prevista una comunicazione al Centro per l’Impiego)
  • al di fuori dell’esercizio di una attività professionalmente organizzata (motivo per cui non è dovuta l’apertura della partita Iva).

A fronte di tale attività il prestatore, al momento del pagamento del corrispettivo, è tenuto a rilasciare una ricevuta (notula) al proprio committente. Se il committente è un sostituto di imposta (soggetto partita Iva, condominio, associazione…) deve essere applicata la ritenuta di acconto del 20%. Inoltre, se il prestatore ha superato la soglia di 5.000 euro di compensi annui, è necessario applicare anche la ritenuta previdenziale sui compensi che superano tale franchigia.

 

LA NOVITA’:

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato la nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, con la quale ha fornito le prime indicazioni in argomento. Nello specifico:

  • il nuovo obbligo interessa esclusivamente i committenti “imprenditori”. Sono, dunque, certamente esclusi i privati e sembrerebbero non coinvolti i liberi professionisti, i condomini e le associazioni. Ma per l’esclusione di queste ultime categorie è auspicabile un chiarimento ufficiale.
  • per i rapporti instaurati dopo l’11 gennaio 2022, la comunicazione deve essere effettuata prima dell’inizio della prestazione
  • per i rapporti instaurati dopo il 21 dicembre 2021 e già cessati e per quelli, ancorché avviati prima, ancora in corso all’11 gennaio 2022, la comunicazione deve essere effettuata entro il 18 gennaio 2022.
  • tale comunicazione dovrà essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione. A regime, la procedura comunicativa sarà telematica, ma fino a quando tale modalità non sarà operativa, la comunicazione andrà effettuata tramite l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinario (no PEC) messo a disposizione da ciascun Ispettorato. Per Vicenza l’indirizzo è il seguente: Vicenza.occasionali@ispettorato.gov.it
  • la comunicazione dovrà essere riportata direttamente nel corpo dell’e-mail (non è necessario alcun allegato) e dovrà contenere i seguenti elementi minimi:

– i dati del committente (ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA)

– i dati del prestatore (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale)

– il luogo in cui il prestatore svolgerà la propria prestazione lavorativa;

– una sintetica descrizione dell’attività;

– l’ammontare del compenso o il modo per quantificarlo (solo qualora già stabilito);

– la data di avvio delle prestazioni occasionali;

– il presumibile arco temporale entro il quale dovrebbe terminare l’opera o il servizio.

Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato nell’originaria comunicazione, sarà necessario effettuarne una nuova.

Nel caso in cui non venissero indicati tali dati, la comunicazione sarà considerata omessa dall’Ispettorato del Lavoro e sarà applicata la relativa sanzione amministrativa.

  • in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore, la comunicazione già trasmessa potrà essere annullata e potrà essere inviata una nuova con i dati modificati.

 

Lo Studio Mastella è a Vostra disposizione per ogni chiarimento e approfondimento.